Scelta del regime patrimoniale
Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni si instaura automaticamente con il matrimonio.
La scelta del regime di separazione
dei beni generalmente avviene al momento della celebrazione del matrimonio,
mediante apposita dichiarazione resa al celebrante (Ufficiale di Stato Civile,
Parroco o altro Ministro di Culto).
Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto la separazione dei beni,
possono farlo anche successivamente con atto notarile. La variazione sarà
comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà
alla dovuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Per informazioni
specifiche rivolgersi ad un notaio.
La scelta del regime patrimoniale: comunione legale dei beni, separazione dei
beni, convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale sono
subordinate ad apposita annotazione da riportare sull'atto di matrimonio. Così
come gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale vengono
annotati sull'atto di matrimonio sulla base di apposita comunicazione inviata
dal Tribunale. Tale annotazione vale per l'opponibilità da parte di chiunque
abbia interesse.
E', infatti, dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio che si
producono gli effetti rispetto ai terzi.
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
- Codice Civile:
Articoli da 150 a 230, così come modificati dalla Legge n. 151/1975 (Riforma
del Diritto di Famiglia)
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000: Regolamento per la
revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma
dell'art. 2 della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

