Matrimonio di un cittadino straniero in Italia
I
cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo
il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili,
secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del
matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio
di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
Il nulla-osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del
Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla
competente Autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini
stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo
le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:
nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza,
residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre
matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).
Può essere rilasciato:
- Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve
essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente
Oppure
- Dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve
essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero
Per informazioni in merito alla legalizzazione di atti e certificati vedi
scheda relativa:
Nota bene:
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di
stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le
generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate
sul passaporto
Convenzione di Monaco del 5.9.1980 relativa al certificato di capacità
matrimoniale
Prevede la possibilità di sostituire il Nulla-Osta con uncertificato di
capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato
dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono:
- Austria
- Belgio
- Germania
- Grecia
- Lussemburgo
- Olanda
- Portogallo
- Spagna
- Svizzera
- Turchia
Cittadini australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:
A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente
Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste
le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende
contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la
competente Prefettura.
B) Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle
competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi
a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende
contrarre in Italia.
Qualora i documenti di cui alla lettera B) non siano disponibili, l’interessato
deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata
resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti all’Ufficiale
dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in
Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per
presa visione)
2. Nulla-Osta (o documenti di cui sopra )
3. Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa a
residenza, cittadinanza e stato libero, è acquisita d'ufficio.
N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e
legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i
dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua
italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della
presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di
pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con
congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata
l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento
per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del
matrimonio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE art.. 116
LEGGE N. 1195 DEL 13.10.1965
- "Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai
matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America"
LEGGE n. 950 del 19.11.1984
"Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità
matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980"
LEGGE n. 218 del 30.5.1995
- " Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
art. 27
D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n.
127"
LEGGE N. 233 DEL 27.09.2002
" Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dell’Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini
australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il
10 febbraio e 11 aprile 2000.

