Autentica di atti da produrre alla pubblica amministrazione
AUTENTICA DI COPIE
Autentica di copie e autodichiarazione di autenticità
Quando un pubblico ufficiale autentica una copia, dichiara che la stessa è
identica, cioè conforme, all'originale. E' quindi necessario che il cittadino
si presenti all'ufficio munito sia dell'originale che di una fotocopia completa
del documento.
Anche in questo caso, con l'entrata in vigore del Testo Unico del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, viene riconfermato il
meccanismo dell'autodichiarazione dell'autenticità delle copie. In pratica, il
cittadino può dichiarare, sempre sotto la sua responsabilità, che la copia è
conforme all'originale in suo possesso o depositato presso un pubblico ufficio
(vedasi capitolo sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). E'
questa una semplificazione che potrà essere maggiormente apprezzata da quanti
partecipano a concorsi pubblici per i quali sia ancora prevista la
presentazione dei titoli.
Possono autenticare la firma tutti i funzionari competenti a ricevere la
documentazione, il responsabile del procedimento, i dipendenti comunali
appositamente delegati, il segretario comunale e il cancelliere del Tribunale.
E' importante ricordare che:
1) il Comune può autenticare solamente copie da presentare ad enti della
pubblica amministrazione, oppure dirette ad aziende che erogano servizi di
pubblica utilità (, Enel, Gestori Telefonia fissa e mobile, Aim, ecc.);
2) il Comune non può autenticare copie da presentare per l'esercizio
dell'attività giurisdizionale (per esempio: contenziosi fra privati, cause,
decreti ingiuntivi).
GLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO
E' importante ricordare che le amministrazioni non possono chiedere agli
interessati informazioni già in loro possesso o reperibili presso altri enti
pubblici: è sufficiente che l'interessato indichi l'Amministrazione pubblica
che conserva l'atto o registro.
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
L'Amministrazione, qualora ritenga opportuno procedere ad un controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni, richiede la documentazione all'ente procedente.
AUTENTICAZIONE FOTOCOPIE
- Originale del documento da autenticare, sua fotocopia (fronte/retro se il
documento originale riporta timbri e/o dichiarazioni e/o diciture originali su
entrambi i lati del foglio) e documento di identità valido.
AUTENTICAZIONE FOTOCOPIE PUBBLICAZIONI (RIVISTE, ESTRATTI DI ATTI DI
CONVEGNO, LIBRI)
- Originale della
pubblicazione, fotocopia delle pagine da autenticare, fotocopia del
frontespizio e documento di identità valido.
IMPOSTA DI BOLLO
L'autentica di firme e fotocopie è soggetta all'imposta di bollo, eccetto:
- concorsi pubblici (solo fotocopie);
- pensioni;
- pratiche per la leva militare;
- atti relativi al volontariato;
- pratiche relative a contributi agricoli e danni all'agricoltura;
- altri casi particolari (vedi apposito PRONTUARIO affisso allo sportello
anagrafe).
Costi
Le autentiche ( di documenti e di firma) sono soggette o meno al pagamento dei
diritti comunali, a seconda dell’uso che se ne farà: potranno essere gratuite o
soggette a diritti pari a € 0,25 ( se in carta libera) o € 0,50 (se in bollo +
la marca da bollo € 14,62).
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME PREVISTE DALLE PROCEDURE ELETTORALI
La competenza dell'autenticazione delle firme sulle dichiarazioni di
accettazione delle candidature e delle firme di presentazione delle liste è
riconosciuta dalla legge (oltre che a notai, pretori, giudici conciliatori,
cancellieri di pretura e di tribunale, sindaci, assessori delegati in via
generale a sostituire il sindaco assente o impedito, assessori appositamente
delegati, segretari comunali) a FUNZIONARI APPOSITAMENTE INCARICATI DAL
SINDACO.
Per
"funzionario competente a ricevere la documentazione" si intende il
funzionario dell'Ente od Organo cui spetta il RILASCIO del provvedimento o
l'INOLTRO D'UFFICIO ad altra Amministrazione competente.
In particolare, l'autenticazione di fotocopie di documenti può essere fatta
anche dal pubblico ufficiale dal quale il documento è stato emesso o presso il
quale è depositato (es. Distretto Militare per il foglio matricolare).
IMPOSTA DI BOLLO
L'autentica di firme e fotocopie è soggetta all'imposta di bollo, eccetto:
- concorsi pubblici (solo fotocopie);
- pensioni;
- pratiche per la leva militare;
- atti relativi al volontariato;
- pratiche relative a contributi agricoli e danni all'agricoltura;
- altri casi particolari (vedi apposito PRONTUARIO affisso allo sportello
anagrafe).
Requisiti
PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA O LEGALIZZAZIONE
- Essere maggiorenne.
Per
i MINORI la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli INTERDETTI la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli INABILITATI e i MINORI EMANCIPATI la firma deve essere apposta
dall'interessato con l'assistenza del curatore.
Documentazione
AUTENTICAZIONE FIRME
- Documento di identità valido.
AUTENTICAZIONE FIRME SU DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLE
CANDIDATURE:
1) Documento di identità valido;
2) indicazione della elezione cui si riferisce la candidatura;
3) indicazione della lista per la quale il soggetto si candida.
AUTENTICAZIONE FIRME DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1) Documento di identità valido (per ogni firmatario);
2) indicazione della elezione cui la lista si riferisce;
3) descrizione della lista che si intende presentare.
Costi
Le autentiche ( di documenti e di firma) sono soggette o meno al pagamento dei
diritti comunali, a seconda dell’uso che se ne farà: potranno essere gratuite o
soggette a diritti pari a € 0,25 ( se in carta libera) o € 0,50 (se in bollo +
la marca da bollo € 14,62).
L'autenticazione delle firme previste dalle procedure elettorali è esente da qualsiasi imposta o diritto.

